Tuesday, October 4, 2016

Le cose nella legge

Costituzione della Repubblica Italiana

(omissis)
Art. 42.
La proprietà` e` pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà` privata e` riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti La proprietà` privata può` essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita`.

Legge 1 giugno 1939, n. 1089
Tutela delle cose d'interesse artistico o storico.  (GU n.184 del 8-8-1939 )

(omissis)
Art.1 -  Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e  mobili,  che presentano interesse artistico, storico, archeologico o  etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia,  la  preistoria  e  le primitive civiltà';
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti  notevoli, gli incunaboli, nonché' i libri, le stampe  e  le  incisioni  aventi carattere di rarità' e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini  che  abbiano interesse artistico o storico.

Codice civile

(omissis)
Art. 535. Possessore di beni ereditari.
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni. Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo.

(omissis)
Art. 562. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione. Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.


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